Il nuovo decreto del 10 luglio del Ministero dell’Interno contenente le nuove regole antincendio per gli edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 serie generale del 22 luglio 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 10 luglio 2020 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Come per le altre RTV rimane il doppio binario, ovvero la RTV 10 si può usare in alternativa al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
Classificazione – Tipologia delle aree
TC – aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²
TM – depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²
TK1 – locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m²
TK2 – deposito beni tutelati
TO – locali con affollamento > 100 persone
TT – locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TZ – Altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso
Le aree TK1 sono classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.
Nell’allegato al DM 10 luglio 2020 (regola tecnica verticale sui beni tutelati) è presente la sezione V.10.2 Definizioni che riporta le seguenti definizioni:
Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e si specifica che sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti).
Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.
Novità
Particolare importanza ricopre la sezione V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni che modifica la strategia S.5 Gestione della sicurezza antincendio integrando le disposizioni previste nella struttura organizzativa in base al livello di prestazione dell’attività.
In particolare il responsabile dell’attività deve integrare la pianificazione di emergenza con un piano di limitazione dei danni che individui le misure per la salvaguardia dell’edificio e le procedure di messa in sicurezza dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
- le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.