Decreti sull’Economia Circolare

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Nella Gazzetta Ufficiale n.226 dell’11 settembre 2020 sono stati pubblicati 4 decreti legislativi di attuazione del Pacchetto di Direttive sulla “Economia Circolare” che impatta in maniera significativa sulla sostenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti e quindi sull’attuale d.lgs. 152/2006.

Il tema del trasporto dei rifiuti è intimamente connesso al problema della tracciabilità dei rifiuti.

Il nuovo art. 190 del Codice dell’ambiente disciplina il registro cronologico di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria per chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
Nel registro sono indicati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del FIR.

Il trasporto dei rifiuti è espressamente trattato dal rinnovato art. 193, nel quale, appunto, si specifica che il trasporto, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

All’art. 183 del d.lgs. 152/2006, viene espressamente introdotta la definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” che, ovviamente, sono definiti come “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione” (lett. b-quater).

Lo stesso articolo chiarisce che i rifiuti urbani non includono i rifiuti da costruzione e demolizione (lett. b-sexies). Infatti, il rinnovato articolo 184 del Codice dell’ambiente (comma 3, lett. b), fermo restando il concetto di sottoprodotto (art. 184-bis), colloca i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, tra i rifiuti speciali.

Il d.lgs. 116/2020 apporta modifiche anche all’art. 184 concernente la classificazione dei rifiuti.

La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti dovrà essere effettuata dal produttore sulla base di linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente. Inoltre, l’allegato D della Parte IV del d.lgs. 152/2006, contenente l’elenco dei rifiuti e che descrive la procedura di classificazione dei rifiuti, è integralmente sostituito con il nuovo testo riportato nel d.lgs. 116/2000.

I rifiuti presenti nell’elenco dell’allegato D possono appartenere a tre categorie:

• rifiuti univocamente pericolosi (con asterisco*, senza voce speculare);

• rifiuti pericolosi con voce speculare (con asterisco*, con voce speculare);

• rifiuti non pericolosi (direttamente non pericolosi oppure voci speculari).

Gli articoli 178-bis e 178-ter del Codice dell’Ambiente riscrivono il tema della responsabilità estesa del produttore, demandando, tuttavia, a successivi decreti l’adozione di ulteriori misure per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. In particolare, i regimi di responsabilità estesa del produttore dovranno prevedere misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i noti criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

Per dettagli: https://www.ingenio-web.it/28592-decreti-sulleconomia-circolare-sguardo-alle-principali-novita-del-codice-dellambiente

 

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