Lavori e Coronavirus: la guida per affrontare l’emergenza

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Un vademecum ANCE aggiornato al DPCM 11 marzo 2020 con le procedure per tutelare la salute ai tempi del Coronavirus senza far scadere i titoli abilitativi

L’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha redatto una guida completa cui attenersi in cantiere “ai tempi dell’emergenza Coronavirus”. La guida è stata aggiornata al DPCM 11 marzo 2020, l’ultimo emesso dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, che ha inasprito ulteriormente le restrizioni su tutto il territorio italiano. Le indicazioni contenute nel documento possono servire per evitare che, dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

E’ importante sottolineare che il DPCM 11 marzo 2020 non ha disposto la sospensione d’ufficio dell’attività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto espressamente indicato per buona parte delle attività commerciali. È comunque opportuno segnalare che in alcuni ambiti locali l’autorità di vigilanza è orientata a disporre la sospensione delle attività soprattutto del settore privato in quanto non ritenute essenziali.

Quindi le considerazioni che seguono riguardano, considerato l’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, i cantieri situati nell’intero territorio nazionale.

  • Lavori edilizi: Le imprese devono presentare al Comune in cui sorge il cantiere una comunicazione finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori, sospenderli o chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione. La richiesta dovrà essere motivata con le difficoltà oggettive riscontrate, ad esempio impossibilità di ricevere i materiali o presenza di misure restrittive.
  • Sospensione lavori privati: Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:
    è necessario comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente); nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente. Nella comunicazione occorre specificare: il periodo di sospensione dei lavori; la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione.
  • Contratti preliminari di compravendita: Nei contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o ristrutturazione integrale o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate sono previsti: un termine entro cui i lavori devono essere terminati o quello entro cui deve essere stipulato e i termini per i pagamenti dei ratei intermedi del prezzo convenuto.
  • Terre e rocce da scavo: Le norme sulle terre e rocce da scavo prevedono la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) al termine delle attività.
  • Lavoro e spostamenti: Neppure l’ultimo decreto, il DPCM 11 marzo 2020, sancisce il blocco totale dell’attività lavorativa edile sul territorio nazionale. Il DPCM 9 marzo 2020 però aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, salvo per comprovate esigenze lavorative. Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un’autodichiarazione.
  • Smart working: Al fine di contenere sull’intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata prevista l’attivazione della modalità lavorativa “smartworking”.
  • Permessi e ferie: Il DPCM 11 marzo 2020 ha nuovamente incentivato, all’art. 1, comma 1, num. 7), lett. b), l’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
  • Opere pubbliche: l’esecuzione degli appalti pubblici non è contemplata tra le attività automaticamente sospese a far data dal 12 marzo e fino al 25 marzo (periodo di efficacia delle nuove disposizioni). Quella edile (anche nel settore pubblico) può ritenersi ricompresa nell’ambito delle attività produttive che possono continuare ad essere svolte, salvo il rispetto di una serie di raccomandazioni e prescrizioni
  • Fiscalità edilizia: i provvedimenti emanati in materia fiscale (Decreto del MEF 24 febbraio 2020 e del Decreto Legge 9/2020) riguardano, al momento, solo i comuni elencati nell’ Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 – GU n.52 del 1° marzo 2020, cioè quelli della “prima zona rossa”.

    NB – il Governo probabilmente adotterà nelle prossime ore uno specifico provvedimento di estensione dei provvedimenti in materia fiscale a tutto il territorio nazionale. Non appena adottati, verrà reso noto.

  • Sospensione termini versamenti ed adempimenti tributari: Il Decreto MEF 24 febbraio 2020 ha decretato, per le persone e per le imprese residenti o aventi la sede operativa o legale in alcuni Comuni della Lombardia e del Veneto, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.

 

Per dettagli: https://www.ingenio-web.it/26006-lavori-edilizi-cantiere-e-coronavirus-la-guida-ance-per-affrontare-il-momento-di-emergenza

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